Come effettuare un reclamo
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri potranno essere presentati, eventualmente corredando la comunicazione con la documentazione che riterrai utile inviarci, alla preposta Funzione Reclami istituita presso Credemvita nei modi seguenti:
- compilando l’apposito form;
- scrivendo ai seguenti recapiti:
- tramite posta, all’attenzione della Funzione Reclami di Credemvita S.p.A., Via Luigi Sani n. 1, 42121 Reggio Emilia (RE);
- tramite e-mail, all’indirizzo reclami@credemvita.it;
- tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo credemvita@pec.credemvita.it
La Funzione Reclami di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia (Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008), fornirà il proprio riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo.
Se stai inviando un reclamo in qualità di legale/patrocinatore, devi allegare una copia del documento di identità del delegante e una delega firmata.
Qualora non ti ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, potrai rivolgerti direttamente all’Autorità di Vigilanza competente in materia, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami devono essere inviati a:
Potrai rivolgerti all’IVASS con una delle seguenti modalità:
- fax: 0642133206;
- posta elettronica certificata (PEC): tutela.consumatore@pec.ivass.it;
- posta ordinaria all’indirizzo indicato,
utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dall’Istituto al seguente indirizzo internet: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html (link diretto al modello: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf).
Sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo indicato, potrai reperire ulteriori notizie utili in merito alle modalità di presentazione del reclamo ed alle competenze dell’IVASS, inclusa una Guida sulla presentazione dei reclami. Segnaliamo che possono essere presentati all’IVASS i reclami per questioni inerenti al contratto o attinenti la trasparenza informativa (ad esempio in riferimento ai DIP ed alle Condizioni contrattuali). In particolare è possibile presentare all'IVASS i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Si segnala che è possibile presentare un esposto alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), Via G. B. Martini 3, 00198 Roma, o Via Broletto 7, 20121 Milano, nelle modalità indicate nella guida informativa “Inviare esposti alla Consob” pubblicata al seguente indirizzo del sito internet della Commissione: http://www.consob.it/web/investor-education/l-invio-di-esposti. Tale modalità di presentazione degli esposti può essere utilizzata con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi (come, ad esempio, polizze di Ramo I rivalutabili, di Ramo III unit linked o multiramo) qualora la contestazione verta:
- in merito al KID (Key Information Document);
- in merito alla modalità con cui l’intermediario distributore (iscritto alla Sezione D del RUI, come ad esempio, banche, SIM, intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario) ha fornito le informazioni sull’attività svolta, sul tipo di prodotto di investimento assicurativo proposto e sui rischi e costi legati all’operazione di investimento, etc.
Si precisa che per i prodotti realizzati sino al 1° ottobre 2018 la competenza della CONSOB è limitata ai prodotti di tipo unit liked, index linked e ai prodotti finanziari di capitalizzazione.
In relazione a presunte irregolarità, criticità o anomalie riguardanti il Fondo Pensione Aperto Credemprevidenza o il Piano Individuale Pensionistico Credemvita Futura, potrai presentare un reclamo a Credemvita nelle medesime modalità già indicate in precedenza.
Qualora non dovessi ritenerti soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell'ipotesi di assenza di riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, puoi rivolgerti alla COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, trasmettendo un esposto. E' comunque possibile scrivere direttamente alla COVIP in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli iscritti al fondo: di norma, sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di rappresentanza degli iscritti. Gli esposti trasmessi da uno stesso soggetto e relativi a una stessa situazione sono trattati soltanto per la prima comunicazione, salvo che le successive comunicazioni contengano nuove informazioni. La COVIP non prende in considerazione gli esposti anonimi.
Sul sito internet della Commissione, al seguente indirizzo https://www.covip.it/per-il-cittadino/reclami-esposti, potrai reperire una Guida alla trasmissione degli esposti alla COVIP dove sono indicate le modalità di presentazione degli esposti e le competenze della Commissione.
L'esposto deve avere come destinatario principale la COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - e deve essere trasmesso mediante servizio postale al seguente indirizzo: Piazza Augusto Imperatore, 27 00186 ROMA, o inviato via fax al numero: 06.69506.304, o trasmesso da una casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.covip.it.
Ti ricordiamo che, oltre a rivolgerti, per quanto di rispettiva competenza, all’IVASS, alla CONSOB o alla COVIP, nei termini e coi limiti indicati, hai la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile - e in alcuni casi necessario - procedere mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
A partire dal 15 gennaio 2026, è operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS), organismo istituito presso l’IVASS che si aggiunge alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie già esistenti e al quale potrà rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa sorte con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
L’AAS è un organismo indipendente, che consente di ottenere una decisione sulla propria controversia in modo semplice, rapido ed economico, senza necessità di assistenza legale obbligatoria.
REQUISITI E TEMPISTICHE DEL RICORSO
L’avente diritto (contraente, assicurato, beneficiario di una polizza o danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della compagnia) può rivolgersi all’AAS, personalmente o tramite un procuratore o un’associazione di consumatori, a condizione che:
• Abbia prima presentato un reclamo direttamente alla compagnia assicurativa o all’intermediario;
• Non abbia ricevuto risposta entro 45 giorni o abbia ritenuto insoddisfacente la risposta ottenuta;
• Il ricorso venga presentato entro 12 mesi dalla data del reclamo, e riguardi fatti accaduti nei 3 anni precedenti.
Se il reclamo è stato proposto anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’AAS, dichiarata con provvedimento dell’IVASS, il ricorso può essere proposto entro 12 mesi da tale avvio. Il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo, salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.
FASE INIZIALE - APERTURA DEL RICORSO
• Presentazione: La procedura si svolge interamente online, attraverso il portale dell’Arbitro Assicurativo raggiungibile all’indirizzo www.arbitroassicurativo.org
• Costo: è previsto un contributo fisso di 20 euro per l’avvio del ricorso a carico dell’avente diritto, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.
• Oggetto: le controversie possono riguardare:
La corresponsione di somme di denaro – in tal caso, il ricorso all’AAS è soggetto a precisi limiti di valore. Per quanto riguarda i contratti assicurativi dei Rami Vita:
- Fino a 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte;
- Fino a 150.000 euro per le altre polizze vita;
L’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà previsti dal contratto di assicurazione, inerenti a prestazioni e/o servizi assicurativi o inosservanza di regole di comportamento degli intermediari.
SVOLGIMENTO E DECISIONE
Il procedimento è esclusivamente documentale, ferma restando la facoltà dell’AAS in taluni casi di sentire le parti, e prevede le seguenti fasi:
1. Controdeduzioni: entro 40 giorni dalla presentazione del ricorso, la compagnia assicurativa e/o l’intermediario trasmettono le loro controdeduzioni;
2. Contraddittorio: segue un ulteriore scambio di repliche e controrepliche tra le parti;
3. Decisione del Collegio: conclusa la fase del contraddittorio, il Collegio esamina il caso e prende una decisione entro i successivi 90 giorni (prorogabili una sola volta fino a ulteriori 90 giorni per le controversie particolarmente complesse).
EFFICACIA DELLA DECISIONE E TUTELA
La decisione dell’AAS non è vincolante. Tuttavia, in caso di inosservanza della decisione da parte della compagnia o dell’intermediario:
• L’inosservanza viene pubblicata sul sito dell’AAS per 5 anni;
• Deve essere pubblicata sul sito internet della compagnia o dell’intermediario (o esposta nei locali, se non ha un sito) per almeno 6 mesi.
Il ricorso all’AAS è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento. L’avente diritto può sempre successivamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Regolamento disponibile sul sito www.arbitroassicurativo.org
La procedura di negoziazione assistita consiste nell’invitare l’Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati. A seguito dell’attività di negoziazione vera e propria, può seguire un accordo che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, diviene vincolante circa gli obblighi in esso previsti e permette la soluzione della controversia.
In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito https://www.giustizia.it/giustizia/. La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni;
Potrai rivolgerti all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi emessi dalla Compagnia e distribuiti dai soggetti iscritti nella Sezione D del RUI (ad es. banche) in caso di lamentata violazione, da parte di questi ultimi, degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori contraenti. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all’Arbitro e per i dettagli sulla procedura si rinvia al relativo Regolamento reperibile al seguente indirizzo del sito internet dell’ACF: https://www.acf.consob.it/
